, n.26 ad art. 393 CC). b) La risoluzione 14 febbraio 1995 della Delegazione tutoria di Lugano che ha istituito una curatela di amministrazione ex art. 393 n.2 CC non è pertanto idonea ad inficiare gli atti esecutivi e giudiziari compiuti dal dott. __________ fino al 18 aprile 1995, quando la stessa autorità tutoria ha revocato la pregressa curatela di amministrazione e privato provvisoriamente il dott. __________ dell'esercizio dei diritti civili, istituendo a suo favore una rappresentanza ex art. 386 CC. 2.