{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-124_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8494&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac7cb3e7ef22c80f31171be4aedcef94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:39", "Checksum": "153bdd00bb2f91a883bd9871190b33c4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuesta Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.4-5.\nGli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. cons.1 i.f. e rif. ivi).\nNel caso in esame, è del tutto chiaro che non è sufficiente chiedere di poter pagare l'importo per cui si procede dopo la dichiarazione di fallimento ma costituisce conditio sine qua non la prova con documenti di aver estinto il debito prima della declaratoria di decozione: solo la seconda ipotesi costituisce infatti pseudonovum proceduralmente rilevante.\ne) Il rigore giurisprudenziale è meglio compreso se si tiene presente che con il pronunciato della Segretaria assessore del 23 marzo 1995 si è instaurato un rapporto di diritto al di sopra delle parti qui in causa per il fatto che tutti i creditori acquistano un diritto sulla massa fallimentare: di conseguenza le parti, dopo la nota declaratoria, non possono più disporre a loro piacimento di tale rapporto (cfr. DTF 91 I 2, CEF 10 novembre 1969 in re S. SA, in Rep 1969 p.342; CEF 28 novembre 1986 in re G. c. G.&P.; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. cons.2 i.f.).\nf) Alla pronuncia del fallimento non si giunge d'improvviso: in casu il PE che ha dato avvio alla procedura esecutiva risale all'11/12 ottobre 1994; il 7 novembre 1994 è stata notificata all'escussa la comminatoria di fallimento; a seguito di istanza di fallimento presentata il 20 febbraio 1995, le parti sono state convocate per l'udienza del 9 marzo 1995 e la dichiarazione di fallimento è del 23 aprile 1995.\n5. La fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell'ipotesi in cui la fallita \"produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato\" (art. 195 cpv.1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, __________ sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio.\n6. Visto l'esito, si prescinde dall'esame della facoltà della lic. iur. __________ di rappresentare - oltre all'amministratore unico dott. __________ - anche la __________\n7. L'appellazione è pertanto irricevibile. La concessione dell'effetto sospensivo impone comunque la conferma della dichiarazione di fallimento, con effetto riportato al momento di questo giudizio.\nLa tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza (art.52, 53, 54 e 67 cpv.1 TarLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati i disposti citati, in particolare gli art. 137 lett.b CPC, 171 e 174 LEF nonchè gli art. 393 n.2 e 417 cpv.1 CC\nPRONUNCIA:\n1. L'appellazione 15 maggio 1995 è irricevibile.\n2. Resta confermato il fallimento di __________ con effetto a far tempo da\nmartedì __________ alle ore 14.00.\n3. La tassa di giustizia in Fr. 120.-- resta a carico del dott. __________ che rifonderà in via solidale a __________ e __________ Fr. 250.-- complessivi a titolo di indennità.\n4. E' ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1 di questo dispositivo sul FUC e sul FUSC.\n5. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezi\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}