{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-124_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8494&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac7cb3e7ef22c80f31171be4aedcef94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:39", "Checksum": "153bdd00bb2f91a883bd9871190b33c4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. Per la soluzione del caso di specie sono decisivi gli aspetti di diritto tutorio connessi alla risoluzione 14 febbraio 1995 della Delegazione tutoria di Lugano (che ha istituito al dott. __________ una curatela di amministrazione ex art. 393 n.2 CC) e a quella successiva del 18 aprile 1995 (che ha revocato la pregressa curatela di amministrazione, privato provvisoriamente il dott. __________ dell'esercizio dei diritti civili e istituito a suo favore una rappresentanza ex art. 386 CC con la lic. jur. __________ confermata quale rappresentante).\na) Per l'art. 393 n.2 CC, l'Autorità tutoria nomina un curatore in caso di incapacità di una persona a provvedere da se medesima all'amministrazione della propria sostanza od a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di costituire la tutela.\nPer l'art. 417 cpv.1 CC la curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato che può continuare ad agire personalmente senza alcuna limitazione (Martin Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, Friborgo 1989, p.123 n.269; Schnyder/Murer, Commentario bernese, 1984, n.26 ad art. 393 CC), tanto in via civile che esecutiva. Le azioni del curatelato e del suo rappresentante possono anche essere in contrasto tra di loro: in siffatta evenienza, il rappresentante non ha mezzi coercitivi per imporre la sua volontà ma è anzi il curatelato ad avere maggiori poteri perchè, solo che lo desideri, può ottenere la revoca della curatela (DTF 71 II 18; Schnyder/Murer, op. cit., n.26 ad art. 393 CC).\nb) La risoluzione 14 febbraio 1995 della Delegazione tutoria di Lugano che ha istituito una curatela di amministrazione ex art. 393 n.2 CC non è pertanto idonea ad inficiare gli atti esecutivi e giudiziari compiuti dal dott. __________ fino al 18 aprile 1995, quando la stessa autorità tutoria ha revocato la pregressa curatela di amministrazione e privato provvisoriamente il dott. __________ dell'esercizio dei diritti civili, istituendo a suo favore una rappresentanza ex art. 386 CC.\n2. La domanda subordinata n.4, volta ad ottenere una nuova intimazione della comminatoria di fallimento, a prescindere dalla sua irricevibilità in sede d'appello - dovendo semmai essere proposta in via di reclamo all'Autorità cantonale di vigilanza - sarebbe comunque stata respinta, l'amministratore unico della fallita avendo la piena capacità civile ed esecutiva al momento della notifica della comminatoria (7 novembre 1994).\n3. La restituzione ex art. 137 lett.b CPC del termine per appellare la declaratoria di fallimento non può essere pronunciata per gli stessi motivi: la sentenza 23 marzo 1995, intimata lo stesso giorno, è pervenuta all'amministratore unico il giorno successivo e il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 3 aprile 1995 ossia ben prima che il 18 aprile 1995 fosse pronunciata la privazione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili. Non vi è quindi stato impedimento - per fatto grave - a compiere in tempo utile l'atto processuale omesso: la domanda di restitutio in integrum va respinta, con conseguente declaratoria di irricevibilità dell'appello siccome tardivo.\n4. Abbondanzialmente si rileva che la domanda volta alla concessione di un termine adeguato per il pagamento di Fr. 25'330.70 e alla contestuale revoca della dichiarazione di fallimento sarebbe stata respinta già per l'improponibilità di nova.\na) Per l'art. 172 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando:\n- n. 1: la comminatoria è stata annullata dall'autorità di vigilanza;\n- n. 2: il debitore è stato ammesso al beneficio dell'opposizione tardiva ex art. 77 LEF;\n- n. 3: il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.\nb) In sede fallimentare il debitore deve quindi provare con documenti, nella sola ipotesi qui ancora entrante in linea di conto (art. 172 n.3 LEF), che il debito, compresi gli interessi, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.\nc) Nel caso di specie è di tutta evidenza, per ammissione della stessa appellante, che nessuna delle eccezioni liberatorie si realizza: non vi è infatti stato pagamento e nemmeno è stata concessa una dilazione, atteso che la sola richiesta di un termine per poter effettuare il pagamento di Fr. 25'330.70 è inidonea a sostanziare l'annullamento della dichiarazione di fallimento, non costituendo pseudonovum.\nd) Va qui ricordato che la questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n.2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.\nPer gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).\nContro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv.1 lit.b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tanti, CEF 28 maggio 1980 in re C. SA, in Rep 1981 p.420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA)."}