La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa con atto 12 maggio 1995; preso atto che con scritto 13 luglio 1995 la __________ ha ritirato l’appello, avendo le parti concluso una transazione; rilevato che secondo la transazione la tassa di giustizia resta a carico dell’appellante, compensate le ripetibili; pronuncia 1. L’appello 12 maggio 1995 della __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di Fr.