{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-122_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8493&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "38d4a2fc25962c2966c453b21b075259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:37", "Checksum": "44c76269e461a441e9b9b43a0be7a9f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 agosto 1995/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/10 febbraio 1995 dell’UE di Lugano; .\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 4/5 maggio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 15’000.-- più interessi al 5% dal 1.3.1994.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa con atto 12 maggio 1995;\npreso atto che con scritto 13 luglio 1995 la __________ ha ritirato l’appello, avendo le parti concluso una transazione;\nrilevato che secondo la transazione la tassa di giustizia resta a carico dell’appellante, compensate le ripetibili;\npronuncia\n1. L’appello 12 maggio 1995 della __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________ A.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nper la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}