L’appello 5 maggio 1995 dell’__________ è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza del Pretore è così riformato: “2. La tassa di giustizia in Fr. 650.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di indennità.” § Per il rimanente la sentenza del Pretore rimane invariata. 4. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- riferita all’appello di cui al dispositivo no. 3, anticipata dall’__________ è posta per 2/3 a carico di quest’ultima e per 1/3 a carico della __________. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.