L’escussa ha poi eccepito l’abuso di diritto, ritenuto che solo pochi mesi prima della scadenza della garanzia bancaria, ossia il 5 marzo 1993, la procedente aveva rilasciato una dichiarazione nella quale affermava che i lavori erano praticamente terminati e che la __________ aveva lavorato con sua piena soddisfazione (doc. 2). D. Con sentenza 13/24 aprile 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la garanzia bancaria doc. B costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, risultando ossequiate le condizioni ivi previste. Infatti il 31 agosto 1993 la procedente ha trasmesso per telefax delle autentiche di firma.