Infatti la trasmissione per telefax di un’autentica di firma non può essere ritenuta valida, non potendo, per la sua stessa natura, essere riprodotta. Essa non ha alcun valore legale, nè può essere considerata vincolante per l’istituto bancario. L’escussa ha poi eccepito l’abuso di diritto, ritenuto che solo pochi mesi prima della scadenza della garanzia bancaria, ossia il 5 marzo 1993, la procedente aveva rilasciato una dichiarazione nella quale affermava che i lavori erano praticamente terminati e che la __________ aveva lavorato con sua piena soddisfazione (doc.