1’875’000.-- più interessi al 5% dal 22 dicembre 1994. 2. La tassa di giustizia in Fr. 650.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’400.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________, che con atto 4 maggio 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 22 maggio 1995 l’__________ __________ si è opposta all’appello, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che con atto 5 maggio 1995 l’__________ ha pure presentato appello postulando un’indennità di Fr.