{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-119_1995-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8491&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "913e904539b42462ec56992ce9742b67"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.1995 14.1995.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:57:57", "Checksum": "19f12099e336d178864469636cc99ddb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.1995 14.1995.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69 nel senso che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle pecularietà del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicabile in via sussidiaria e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF, l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa e della natura della disputa, come pure del tempo necessario, l’indennità di prima sede va fissata in Fr. 3’000.-- e in Fr. 2’500.-- in sede di appello (cfr. anche art. 10 e 11 TOA) sulla disputa connessa alla garanzia, avuto riguardo alle argomentazioni sviluppate da __________ in sede di contraddittorio di prima sede e di appello che ricalcano in sostanza la narrativa fattuale e le conclusioni di diritto - peraltro semplici - già prospettate nello scritto 13 febbraio 1995 (doc. D) dell’avv. __________ al presidente del Consiglio d’amministrazione dell’escussa.\nb) L’appello 5 maggio 1995 della __________ è pertanto parzialmente accolto, ritenuto che l’esito impone la messa a carico della tassa di giustizia, per 1/3 alla __________ e per 2/3 all’__________ e (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia: 1. L’appello 4 maggio 1995 della __________ è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 1’000.-- riferita all’appello di cui al dispositivo no. 1, già anticipata dalla __________, resta a suo carico. La __________ rifonderà all’__________ Fr. 2’500.-- a titolo di indennità.\n3. L’appello 5 maggio 1995 dell’__________ è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza del Pretore è così riformato:\n“2. La tassa di giustizia in Fr. 650.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di indennità.”\n§ Per il rimanente la sentenza del Pretore rimane invariata.\n4. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- riferita all’appello di cui al dispositivo no. 3, anticipata dall’__________ è posta per 2/3 a carico di quest’ultima e per 1/3 a carico della __________.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}