{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-119_1995-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8491&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "913e904539b42462ec56992ce9742b67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.1995 14.1995.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:55", "Checksum": "5dd33fdda5991c476605165ecdb6028b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.1995 14.1995.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenza 13/24 aprile 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la garanzia bancaria doc. B costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, risultando ossequiate le condizioni ivi previste. Infatti il 31 agosto 1993 la procedente ha trasmesso per telefax delle autentiche di firma. L’originale del documento inviato per fax è pervenuto all’escussa per lettera raccomandata il giorno seguente. In prima sede è stato rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale lo scritto ricevuto mediante un apparecchio telefax rappresenta un documento, se lo scritto utilizzato per la telecopiatura ha qualità di documento e che questa giurisprudenza è applicabile al caso in esame. In prima sede è stato inoltre osservato che la __________ non ha mai messo in dubbio che lo scritto ricevuto per telefax il 31 agosto 1993 non fosse conforme all’originale. La prima giudice ha poi respinto l’eccezione di abuso di diritto. Infatti la dichiarazione contenuta nel doc. 2, con la quale era stata espressa la piena soddisfazione della procedente in merito all’esecuzione dei lavori da parte della __________, sarebbe stata rilasciata per motivi del tutti estranei ai rapporti intercorrenti tra le parti. Inoltre la richiesta di pagamento scritta doveva semplicemente attestare che i lavori, di cui al contratto di appalto concluso tra la procedente e la __________non erano stati terminati a norma di contratto. In prima sede gli interessi di mora sono stati riconosciuti solo al tasso legale del 5% (art. 104 CO).\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la BdG riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 22 maggio 1995 l’__________ si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nG. Con appello 5 maggio 1995 l’__________ ha presentato appello postulando l’assegnazione in prima sede di un’indennità di Fr. 5’625.--.\nconsiderato\nin diritto: 1. I due atti d’appello sono riferiti alla stessa sentenza di primo grado, ritenuto che l’appello di __________ è limitato a parte del dispositivo n. 2 (indennità richiesta in Fr. 5’625.-- in luogo di fr. 1’400.-- determinato dalla segretaria assessore): ne consegue la congiunzione dei due gravami ex art. 320 CPC.\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 334).\nc) La dottrina più recente ha ammesso che nelle relazioni private la forma scritta ex art. 13 CO è rispettata con un’invio di documenti per telefax (cfr. Schmidlin, Commentario bernese, Das Obligationenrecht, n. 32 ad art. 13 CO; Schwenzer in Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, Basilea 1992, n. 14 ad art. 13 CO; per i telex, cfr. DTF 112 II 326 cons. 3a , 111 Ib 253 cons. 5). Anche se la sentenza è stata emessa in una fattispecie penale, di questa dottrina ha tenuto conto nella DTF 120 IV 179 il Tribunale federale, il quale ha osservato, che lo scritto ricevuto mediante un apparecchio telefax è un documento se lo scritto utilizzato dal mittente per la telecopiatura ha qualità di documento. In un’ulteriore recentissima decisione non pubblicata (cfr. DTF 13 luglio 1995 in re B.) il Tribunale federale, in una fattispecie concernente la procedura amministrativa, ha rilevato che la suddetta dottrina sembra ammettere nei rapporti tra privati l’invio di documenti per telefax, rilevando che questa concessione dell’uso del telefax risponde alla prassi ed ai bisogni del commercio interno e di quello internazionale."}