{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-119_1995-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8491&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "913e904539b42462ec56992ce9742b67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.1995 14.1995.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:55", "Checksum": "5dd33fdda5991c476605165ecdb6028b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.1995 14.1995.119\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 dicembre 1995 /B/fc/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 marzo 1995 da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 aprile 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’oppo-sizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 1’875’000.-- più interessi al 5% dal 22 dicembre 1994.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 650.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’400.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla __________, che con atto 4 maggio 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 22 maggio 1995 l’__________ __________ si è opposta all’appello, con protesta di spese e ripetibili;\nrilevato che con atto 5 maggio 1995 l’__________ ha pure presentato appello postulando un’indennità di Fr. 5’625.--, protestate spese e ripetibili;\nritenuto che la __________ non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 14 febbraio 1995 dell’UE di Lugano l’__________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 1’875’000.-- oltre interessi al 7.25% dal 22 dicembre 1994, indicando quale titolo di credito: “Garanzia bancaria (“garantie pour la bonne fin des travaux”) no. __________ del 13 novembre 1991 emessa dalla __________ di __________ per la somma di Fr. 1’875’000.--”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su una garanzia bancaria per un importo massimo di Fr. 1’875’000.-- (doc. B) sottoscritta il 13 novembre 1993 dalla __________ a favore di __________ nell’ambito di un contratto di appalto concluso tra quest’ultima e la __________. La garanzia era subordinata alle seguenti condizioni:\n“...........\nCela étant nous, __________, d’ordre de l’entrepreneur, nous engageons solidairement avec la __________, par la présente, de façon irrévocable, à vous payer immédiatement, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contract en question, à votre première demande par écrit, tout montant jusqu’à la somme maximale de\nFr. 1’875’000.-- (en lettres francs suisses un million huitcent soixante-quinze mille)\ncontre remise d’une demande de paiement écrite de votre part attestant en particulier que la maison __________, n’a pas terminé les travaux selon le contrat ci-dessus mentionné.\nTout paiement effectué en raison de cette garantie sera fait en réduction de notre engagement.\nPour des raisons d’identification, la demande de paiement ainsi que l’attestation que vous pourriez ètre amenés à émettre dans le cadre de cette garantie doivent nous parvenir par l’intermédiaire d’une banque de premier ordre, accompagnées d’une déclaration de cette dernière, certifiant que les signatures qui y figurent engagent valablement votre Maison.\nNotre garantie est valable jusqu’au 31 août 1993 et s’éteint automatiquement et entièrement si votre demande de paiement écrite et votre attestation écrite ne sont pas en notre possession d’ici cette date.\n......”\nCon scritto 10 agosto 1993 (doc. D4) la procedente ha chiesto all’escussa il pagamento della garanzia bancaria, allegando una dichiarazione del proprietario dell’immobile ed una certificazione della __________, attestante che le firme figuranti sulla richiesta di pagamento impegnavano validamente la creditrice.\nCon scritto 31 agosto 1993, inviato alla __________ lo stesso giorno per telefax (doc. D7 e D8) e per lettera raccomandata (doc. D9), __________ ha confermato la richiesta di pagamento del 10 agosto 1993. Le firme dei suoi rappresentanti recano l’autenticazione notarile, mentre la __________ ha attestato in calce alla richiesta il potere dei rappresentanti di vincolare la procedente con firma collettiva a due.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha contestato la validità della garanzia bancaria doc. D quale riconoscimento di debito, non avendo la procedente dimostrato l’adempimento delle condizioni ivi contenute. Secondo la __________ la domanda di pagamento e l’attestazione della __________ in merito al potere di firma dei rappresentanti della creditrice, non le sarebbero pervenute entro il termine fissato. La richiesta definitiva di escussione è giunta alla __________ per telefax in data 31 agosto 1993. Il 1. settembre 1993 la menzionata richiesta è pervenuta per via postale. Pertanto, a mente dell’escussa, il giorno della scadenza la creditrice non aveva ancora prodotto la documentazione prevista dalla garanzia. Infatti la trasmissione per telefax di un’autentica di firma non può essere ritenuta valida, non potendo, per la sua stessa natura, essere riprodotta. Essa non ha alcun valore legale, nè può essere considerata vincolante per l’istituto bancario. L’escussa ha poi eccepito l’abuso di diritto, ritenuto che solo pochi mesi prima della scadenza della garanzia bancaria, ossia il 5 marzo 1993, la procedente aveva rilasciato una dichiarazione nella quale affermava che i lavori erano praticamente terminati e che la __________ aveva lavorato con sua piena soddisfazione (doc. 2)."}