__________ | | | al PE cambiario n. __________ del 3/5 aprile 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di | | | __________ (patr. dallo Studio legale __________) | opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 6 aprile 1995 dall’UE di Lugano al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5; sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 aprile 1995 ha così pronunciato: “1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla creditrice, è posta a carico della debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.