Di conseguenza la sentenza 2 gennaio 1995 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano viene così riformata: "1. La dichiarazione di fallimento pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, inc. n. 753/1994 fall., nei confronti di __________ è annullata. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano sono a carico dello Stato del Cantone Ticino". 2.2 Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.