Conseguenze sulla dichiarazione di fallimento. La declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento, resa dalla CEF quale Autorità di vigilanza, impone - per evidenti ragioni di economia processuale - di riformare il pronunciato di decozione reso dal primo giudice nel senso che, accolto l'appello, la dichiarazione di fallimento va annullata per pregressa nullità dell'ovvio presupposto formale (comminatoria di fallimento valida). 4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità avendo fatto capo alla procedura ex art. 313bis CPC. Per questi motivi, richiamati gli art. 38, 39, 173 cpv.2 e 3 e 174 LEF nonchè i disposti citati, PRONUNCIA: