c) L'Ufficio esecuzione di Lugano ha erroneamente fatto proseguire l'esecuzione in via di fallimento in luogo della prescritta via di pignoramento: trattasi di violazione di un principio procedurale essenziale che interessa non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche la collettività nel suo insieme, donde la sanzione della nullità dell'atto viziato da carenze insanabili, atteso che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso - benchè la LEF non lo menzioni espressamente - che la nullità è rilevabile in ogni momento (almeno finchè l'esecuzione è in corso e nell'ipotesi che non si siano realizzati fatti non più revocabili) e con effetto ex tunc (cfr.