Vigilanza sulla liceità della prosecuzione dell'esecuzione in via di fallimento. a) Per l'art. 38 cpv.2 LEF l'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o in via di fallimento. L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione sia da applicare (art. 38 cpv.3 LEF), ritenuto il suo obbligo di accertare se esiste un'iscrizione nel registro di commercio (DTF 79 III 13). L'art. 39 cpv.1 LEF impone per norma di diritto cogente la prosecuzione in via di fallimento se il debitore è iscritto nel registro di commercio in una delle qualità descritte ai n. 1-9. Per l'applicazione degli art. 39 e 40 LEF fanno stato le risultanze del registro di commercio (DTF 80 III 97).