Ex art. 173 cpv.3 LEF "il decreto dell'Autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide"; la CEF avendo nel contempo potere di cognizione nei due ambiti, ne consegue che per ragioni di economia processuale sarà emanato un solo giudizio con dispositivi impugnabili con due diversi rimedi giuridici: - ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale contro il dispositivo reso dalla CEF quale Autorità cantonale di vigilanza; - ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro il pronunciato sul fallimento. 2. Vigilanza sulla liceità della prosecuzione dell'esecuzione in via di fallimento.