Considerato in diritto: 1. Per l'art. 173 cpv.2 LEF quando il giudice del fallimento (in casu la CEF quale Autorità giudiziaria d'appello in procedura sommaria fallimentare) accerti che il debitore non è soggetto alla procedura di fallimento, dovrà differire la decisione e sottoporre il caso all'Autorità di vigilanza (ossia ancora alla CEF ma nella sua qualità di Autorità amministrativa). Ex art. 173 cpv.3 LEF "il decreto dell'Autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide";