{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-111_1995-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8485&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e98e5cea96384c1cad6c0e7d45b7c36"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.1995 14.1995.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:14", "Checksum": "934d511415a0dcd1fdb4b2d3758a97ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.1995 14.1995.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il qui escusso __________, nato nel __________, non era iscritto, al momento della presentazione della domanda di prosecuzione dell'esecuzione (e neppure vi è iscritto ora, benchè ciò sia senza rilievo nel caso di specie), nel registro di commercio in una delle qualità ex art. 39 cpv.1 n. 1-9 LEF, atteso che non gli è per certo opponibile l'iscrizione di un omonimo - nato nel __________ - quale socio della collettiva __________ e che l'iscrizione quale vicepresidente ed amministratore delegato con firma individuale dalla costituzione (17 gennaio 1989) della società anonima __________ + __________, dichiarata fallita per decreto 6 luglio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, è inidonea ad assoggettarlo alla procedura di fallimento.\nc) L'Ufficio esecuzione di Lugano ha erroneamente fatto proseguire l'esecuzione in via di fallimento in luogo della prescritta via di pignoramento: trattasi di violazione di un principio procedurale essenziale che interessa non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche la collettività nel suo insieme, donde la sanzione della nullità dell'atto viziato da carenze insanabili, atteso che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso - benchè la LEF non lo menzioni espressamente - che la nullità è rilevabile in ogni momento (almeno finchè l'esecuzione è in corso e nell'ipotesi che non si siano realizzati fatti non più revocabili) e con effetto ex tunc (cfr. DTF 105 III 49, 97 III 11 e 102 cons.5, 94 III 70, 87 III 97, 85 III 14 e 77 III 75; CEF 9.6.1987 su reclamo G.T.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.61; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §9 m.11; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 m.28 e 29).\nNe consegue la nullità della comminatoria di fallimento erroneamente emessa il 2 agosto 1994 dall'UE di Lugano e notificata l'8 settembre 1994: il citato Ufficio provvederà quindi alla prosecuzione dell'esecuzione in via di pignoramento.\nd) La procedura inc. VIG 176/94 sfociata nel giudizio 11 novembre 1994 di questa Camera quale Autorità cantonale di vigilanza - resa sulla base di atti che si sono avverati in seguito errati senza che vi sia colpa di qualsivoglia natura da parte dell'UE di Lugano, del Pretore del Distretto di Lugano oltre che dell'Autorità di vigilanza - resta senza conseguenze sulla specie d'esecuzione che sola può essere quella in via di pignoramento.\nL'errore da omonimia in cui varie autorità sono incorse è stato propiziato dall'atteggiamento rinunciatario e defatigatorio assunto dall'escusso: sarebbe infatti bastato che avesse presentato reclamo contro la specie d'esecuzione o che fosse comparso all'udienza avanti il primo giudice per il contraddittorio sull'istanza di fallimento. __________ ha invece omesso di ritirare le varie raccomandate che a più riprese gli sono state trasmesse e che sono rimaste senza esito per fatto a lui esclusivamente imputabile.\n3. Conseguenze sulla dichiarazione di fallimento.\nLa declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento, resa dalla CEF quale Autorità di vigilanza, impone - per evidenti ragioni di economia processuale - di riformare il pronunciato di decozione reso dal primo giudice nel senso che, accolto l'appello, la dichiarazione di fallimento va annullata per pregressa nullità dell'ovvio presupposto formale (comminatoria di fallimento valida).\n4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità avendo fatto capo alla procedura ex art. 313bis CPC.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 38, 39, 173 cpv.2 e 3 e 174 LEF nonchè i disposti citati,\nPRONUNCIA:\n1. La comminatoria di fallimento 2 agosto 1994, notificata l'8 settembre 1994, nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano promossa da __________, contro __________, è annullata.\n1.1 L'Ufficio esecuzione di Lugano provvederà alla prosecuzione dell'esecuzione n. __________ in via di pignoramento.\n2. L'appellazione 12 gennaio 1995 di __________ è accolta.\n2.1 Di conseguenza la sentenza 2 gennaio 1995 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano viene così riformata:\n\"1. La dichiarazione di fallimento pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, inc. n. 753/1994 fall., nei confronti di __________ è annullata.\n2. Non si preleva la tassa di giustizia.\n3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano sono a carico dello Stato del Cantone Ticino\".\n2.2 Non si preleva la tassa di giustizia.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,\nSezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nQuale autorità d'appello e quale autorità di vigilanza\nIl presidente La segretaria"}