in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio; per questi motivi, visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF; su spese e indennità gli art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF pronuncia 1. L’appello 18 aprile 1995 della __________, è irricevibile. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 11 luglio 1995, ore 10.00 2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. 3. Intimazione a: