considerato in fatto e in diritto - che con pronunciato 6 aprile 1995 il Pretore ha decretato il fallimento cambiario della __________; - che con atto 18 aprile 1995 la __________ ha dichiarato di aver saldato il suo debito in data 27 marzo 1995, risultante dalla dichiarazione 13 aprile 1995 della creditrice (doc. B); - che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autoritâ giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr.