b CPC in sede di appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni; - che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF); per questi motivi, richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC PRONUNCIA 1. L’appello 7 aprile 1995 __________, è dichiarato nullo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.