che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub: e) le domande d’appello; f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello; - che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC; - che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello; - che l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai "motivi che saranno esposti in sede di udienza", tanto irrituale quanto inconcludente; - che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr.