__________ | | | contro | | | __________ | tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18 agosto/13 ottobre 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 marzo 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione interposta al PE n. __________UE Lugano respinta in via definitiva. 2. La tassa di Fr. 150.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso.” . Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 aprile 1994; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1.