dalla __________ | | | contro | | | __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 maggio 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 luglio 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria. 2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.