{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-104_1995-04-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8480&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9420a08f9f354c52c0a56420a958cd5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:09", "Checksum": "16689afa09dc9eae7678c6ed1e761eea", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.104\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n12 aprile 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. giugno 1994\n|\n|\n__________ rappr. dalla __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 maggio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 luglio 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria.\n2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 26 luglio 1994 ne ha postulato l’annullamento;\ncon osservazioni 6 dicembre 1994 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che durante l’interrogatorio per incombenti __________ ha dichiarato a questa Camera di ritirare l’appello;\nconsiderato che il ritiro dell’appellazione ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;\nritenuto che per le peculiarità del caso la tassa di giustizia e l’indennità\nvanno ridotte;\npronuncia:\n1. L’appello 26 luglio 1994 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 25.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 35.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}