il fallimento va quindi annullato. 3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati PRONUNCIA I. L'appello è accolto. Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato: "1. La dichiarazione di fallimento 30 marzo 1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA. 95.00225 nei confronti di __________, titolare della __________, è annullata. 2.