{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-102_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8476&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bb1a26df47425c9bbc79405d696bc53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:38", "Checksum": "f546870046c6c363ff870a6eb47be99e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.102\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n12 luglio 1995/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 febbraio 1995.da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/2 febbraio 1995 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione al PE indicato è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 112’500.-- oltre interesse al 5% dal 1.1.1995 e Fr. 198.-- di spese esecutive.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 90.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 150.-- a titolo di indennità.”\nDecisione dedotta in appello dall’escusso con atto 3 aprile 1995, postulante la reiezione dell’istanza;\nesaminati atti e documenti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto\n- che la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di Mendrisio Nord è stata intimata a mezzo raccomandata lo stesso giorno e ritirata dall’appellante allo sportello il 20 marzo 1995;\n- che l’appellazione in esame reca la data 3 aprile 1995, che coincide con il giorno in cui è stata spedita ed è stata ricevuta dalla Pretura di Mendrisio Nord il 4 aprile 1995;\n- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);\n- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 21 marzo 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 20 marzo 1995, giorno della ricezione della sentenza;\n- che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 30 marzo 1995 , donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 3 aprile 1995;\n- che la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) è a carico dell’appellante mentre, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313 bis CPC, non si assegnano indennità alla parte appellata;\nper questi motivi,\nrichiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC\npronuncia\n1. L’appello 3 aprile 1995 di __________, è irricevibile siccome tardivo.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord\nper la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}