L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dell’8 agosto 1995 della __________ __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta dalla __________, al PE n. __________ del 7/17 luglio 1995 dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a Fr. 6’300’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 1995. 2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall'istante, è per 1/7 a carico della __________ e per 6/7 a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 700.-- per parte di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.