JdT 1973 II 53; SJZ 1961 p. 372 n. 151). b) Nel caso di specie all’udienza di contraddittorio l’escussa, pur opponendosi all’istanza di rigetto, ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto nel 1993 a titolo di mutuo l’importo di Fr. 6’300’000.-- (“il mutuo concesso nel 1993 non ammontava a Fr. 7’100’000.-- bensì a Fr. 6’300’000.--”). Il verbale dell’udienza tenutasi dinanzi alla Pretore di Lugano il 30 ottobre 1995 costituisce dunque un riconoscimento di debito (autonomo dal contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente) da parte dell’escussa nel senso dei consid. 3a e b, 5a per l’importo mutuato di Fr.