al 12 maggio 1995) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Il doc. A non costituisce per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100). 5.a) Il riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all’udienza di contraddittorio dinanzi al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (Panchaud/Caprez, op. cit., § 9; JdT 1973 II 53;