Con sentenza 2 novembre 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la debitrice ha interposto opposizione solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno, per cui la procedura in esame concerne solo il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta contro il credito, atteso che il diritto di pegno è stato riconosciuto. A mente della Pretore “la procedente non fonda la propria pretesa su un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente bensì su un contratto di credito sottoscritto __________, con il quale la __________ le ha concesso un mutuo di pari importo, utilizzabile sul conto corrente (doc.