H non sono stati sottoscritti e pertanto non valgono quale riconoscimento di debito. D. Con sentenza 2 novembre 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la debitrice ha interposto opposizione solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno, per cui la procedura in esame concerne solo il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta contro il credito, atteso che il diritto di pegno è stato riconosciuto.