La tassa di giustizia in Fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 13 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 14 dicembre 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno manuale del 7/17 luglio 1995 __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr.