{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00193_1996-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6825&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "346c877731ee930737a31792e11c7764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.1996 14.1995.00193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:23", "Checksum": "502c96431aefeb3b2dfcd300d2772f0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.1996 14.1995.00193\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDal contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente (doc. A) non è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 7’308’266.-- al 12 maggio 1995) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Il doc. A non costituisce per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).\n5.a) Il riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all’udienza di contraddittorio dinanzi al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (Panchaud/Caprez, op. cit., § 9; JdT 1973 II 53; SJZ 1961 p. 372 n. 151).\nb) Nel caso di specie all’udienza di contraddittorio l’escussa, pur opponendosi all’istanza di rigetto, ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto nel 1993 a titolo di mutuo l’importo di Fr. 6’300’000.-- (“il mutuo concesso nel 1993 non ammontava a Fr. 7’100’000.-- bensì a Fr. 6’300’000.--”).\nIl verbale dell’udienza tenutasi dinanzi alla Pretore di Lugano il 30 ottobre 1995 costituisce dunque un riconoscimento di debito (autonomo dal contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente) da parte dell’escussa nel senso dei consid. 3a e b, 5a per l’importo mutuato di Fr. 6’300’000.-- oltre agli interessi legali al 5% dal 26 giugno 1995 come richiesto nell’istanza di rigetto. Non vi è invece spazio per gli interessi al 7.5% come richiesti nel PE: il doc. A non permette infatti di stabilire il tasso d’interesse dovuto sull’importo riconosciuto, prevedendo un tasso del 7.5% per l’utilizzo del credito in conto corrente e un tasso da stabilire in base alle condizioni di mercato per l’utilizzo nella forma degli anticipi fissi.\n6. L'appello 13 novembre 1995 della __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 1/7 a 6/7 (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 85 cpv. 1 RFF\npronuncia: I. L'appello 13 novembre 1995 della __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 2 novembre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n\"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dell’8 agosto 1995 della __________ __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta dalla __________, al PE n. __________ del 7/17 luglio 1995 dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a Fr. 6’300’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 1995.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall'istante, è per 1/7 a carico della __________ e per 6/7 a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 700.-- per parte di indennità.\"\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, è per 1/7 a carico __________ e per 6/7 a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- per parte di indennità.\nIII. Intimazione:\n_____________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}