{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00193_1996-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6825&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "346c877731ee930737a31792e11c7764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.1996 14.1995.00193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:23", "Checksum": "502c96431aefeb3b2dfcd300d2772f0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.1996 14.1995.00193\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenza 2 novembre 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la debitrice ha interposto opposizione solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno, per cui la procedura in esame concerne solo il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta contro il credito, atteso che il diritto di pegno è stato riconosciuto.\nA mente della Pretore “la procedente non fonda la propria pretesa su un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente bensì su un contratto di credito sottoscritto __________, con il quale la __________ le ha concesso un mutuo di pari importo, utilizzabile sul conto corrente (doc. A) e su __________cartelle ipotecarie al portatore per complessivi Fr. 7’500’000.--. Siffatto contratto costituisce, con le cartelle ipotecarie, riconoscimento di debito atteso che il trasferimento del capitale non è contestato ed è provato dalla costituzione a pegno delle cartelle ipotecarie (doc. C e D) e che il credito è stato regolarmente disdetto dalla __________ il 12 maggio 1995 per il 26 giugno successivo”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che il doc. A “non costituisce contratto di mutuo, bensì semplice contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente”.\nF. Con osservazioni 14 dicembre 1995 __________ ha rilevato di aver concesso alla __________ un prestito di Fr. 7’100’000.-- “assistito” da vari “titoli dati in pegno”.\nA mente dell’osservante “il contratto di mutuo scritto è rappresentato dalla lettera di concessione del prestito dove appare chiaramente che (...) la __________ metteva a disposizione della __________ la somma di Fr. 7’100’000.--”, che veniva “versata sul conto n. __________ intestato alla __________, la quale, a garanzia di questa somma, consegnava in pegno alla __________ tutte le cartelle ipotecarie” per un totale di Fr. 7’500’000.--.\nConsiderato\nin diritto: 1.a) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno mobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF, che secondo la DTF 57 II 26 vale anche per il pegno mobiliare; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nb) Salvo menzione contraria espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nL’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (DTF 119 III 102 e rif. ivi; 105 III 64).\n2. Il PE dedotto in esecuzione indica solo “opposizione”, per cui l’opposizione dell’escussa è da ritenere diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno, atteso che con questa formulazione l’escussa si è opposta alla richiesta di pagamento contenuta nel PE senza però contestare esplicitamente l’esistenza del diritto di pegno di __________.\nNe consegue che il diritto di pegno manuale di __________ deve essere ritenuto come riconosciuto e che la procedura in esame concerne solo il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta contro il credito, atteso che la mancata motivazione dell’opposizione non implica automaticamente il riconoscimento anche del credito posto in esecuzione, per il quale occorre verificare l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.\n3.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\n4. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente del 23 agosto 1993 (doc. A) con cui la __________ ha concesso alla __________ un limite di credito in conto corrente di Fr. 7’100’000.--.\nLa questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dal debitore, possa costituire un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto."}