I. L’appello 2 ottobre 1995 di __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 settembre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 31 maggio 1995 di ____________________è accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________, __________, al PE n. __________ del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 800.-- di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.