Ne consegue dunque l’esigibilità del credito al 18 maggio 1995, data di emissione del precetto esecutivo in questione. La sentenza della Pretore va dunque riformata nel senso che l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UE di Lugano va rigettata per l’importo capitale di Fr. 200’000.-- oltre agli interessi a decorrere dal 1. ottobre 1994 al tasso del 7 % conformemente a quanto riconosciuto dall’escusso nell’accordo transattivo (doc. A). 5. L'appello 2 ottobre 1995 di __________ è dunque accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). Per questi motivi, richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF PRONUNCIA: