A n. 7). Il 5 maggio 1995 il procedente ha sollecitato il debitore a pagare l’ammortamento scaduto al 31 dicembre 1994 e gli interessi per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995 (doc. C). Malgrado ciò, conformemente al n. 7 dell’accordo doc. A, l’intero credito era a quel momento esigibile, ritenuto che -come emerge dal doc. C e dal verbale d’udienza dove __________ non ha contestato di essere in arretrato con il versamento degli interessi- l’escusso dal 1. ottobre 1994 non ha più pagato gli interessi dovuti. Ne consegue dunque l’esigibilità del credito al 18 maggio 1995, data di emissione del precetto esecutivo in questione.