che prevede che in caso di mora nel pagamento di una rata di ammortamento il creditore dovrà diffidare il debitore a pagare entro un mese dalla ricevuta della diffida e trascorso infruttuoso questo termine l’intero credito residuo diventerà esigibile, il credito residuo è divenuto esigibile solo il 5 giugno 1995, ossia posteriormente alla presentazione della domanda di esecuzione. 4. Dall’esame dell’accordo transattivo del 14 gennaio 1994 emerge che in caso di mancato pagamento di due trimestralità consecutive di interessi l’intero credito diventerà esigibile senza ulteriore avviso (doc. A n. 7).