7’000.-- di interessi per il periodo 1.10.94-31.3.95 e Fr. 40’000.-- per l’ammortamento scadente al 31 dicembre 1994. Quindi, per il n. 6 del doc. A, che prevede che in caso di mora nel pagamento di una rata di ammortamento il creditore dovrà diffidare il debitore a pagare entro un mese dalla ricevuta della diffida e trascorso infruttuoso questo termine l’intero credito residuo diventerà esigibile, il credito residuo è divenuto esigibile solo il 5 giugno 1995, ossia posteriormente alla presentazione della domanda di esecuzione. 4.