Nel noto accordo le parti hanno pattuito che l’importo di Fr. 200’000.-- doveva essere versato in cinque rate annuali di Fr. 40’000.-- cadauna, la prima volta il 31 dicembre 1994 (doc. A n. 3.1.), che sul saldo residuo di Fr. 200’000.-- è dovuto un interesse del 7% a decorrere dal 1. gennaio 1994 e che gli interessi sono da pagare trimestralmente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno (doc. A n. 3.2.). 3. La prima giudice ha argomentato che in concreto l’intero importo posto in esecuzione non è esigibile, perché solo il 5 maggio 1995 il debitore è stato diffidato a pagare Fr. 7’000.-- di interessi per il periodo 1.10.94-31.3.95 e Fr.