Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347). d) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). 2. Il procedente fonda la sua pretesa sull’accordo transattivo del 14 gennaio 1994 (doc. A) nel quale l’escusso si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo di Fr. 230’000.-- valuta al 1.1.1994, di cui Fr. 30’000.-- versati alla sottoscrizione del doc. A. Nel noto accordo le parti hanno pattuito che l’importo di Fr.