A “fissa la scadenza del pagamento degli interessi trimestrali al 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno”. Ritenuto che l’escusso “non ha affermato di aver pagato gli interessi moratori, né tantomeno ha contestato la decorrenza indicata nel precetto esecutivo”, non vi può essere dubbio “sull’esigibilità in data 31 marzo 1995 dell’intero importo capitale di Fr. 200’000.--”. Considerato in diritto: