Nel caso di specie risulta “che il debitore venne diffidato a pagare il 5 maggio 1995, l’intero credito residuo diveniva quindi esigibile, secondo quanto pattuito al n. 6 dell’accordo transattivo, al più presto il 5 giugno successivo, ovvero trascorso il termine di trenta giorni dalla ricevuta della diffida. Ne viene che l’intero credito non era ancora esigibile al momento in cui fu promossa l’esecuzione (...) motivo per il quale il rigetto dell’opposizione può essere accordato limitatamente all’importo di Fr. 40’000.-- corrispondente alla rata di ammortamento scaduta il 31.12.1994 e agli interessi contrattualmente pattuiti”.