40’000.-- oltre interessi e non dell’intero debito come invece posto in esecuzione”. D. Con sentenza 25 settembre 1995 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per i crediti che erano esigibili al momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione. Nel caso di specie risulta “che il debitore venne diffidato a pagare il 5 maggio 1995, l’intero credito residuo diveniva quindi esigibile, secondo quanto pattuito al n. 6 dell’accordo transattivo, al più presto il 5 giugno successivo, ovvero trascorso il termine di trenta giorni dalla ricevuta della diffida.