40’000.-- cadauna, la prima volta il 31 dicembre 1994. Le parti hanno previsto che sul saldo residuo di Fr. 200’000.-- è dovuto un interesse del 7% a decorrere dal 1. gennaio 1994 e che gli interessi sono da pagare trimestralmente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il procedente produce pure quale doc. C lo scritto 5 maggio 1995 con il quale ha diffidato l’escusso a volergli “versare l’importo di Fr. 7’000.-- relativo agli interessi per il periodo 1.10.94-31.3.95 e Fr. 40’000.-- quale ammortamento che sarebbe dovuto pervenirci entro il 31 dicembre 1994”.