La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte istante in ragione di 2/3 e della parte convenuta in ragione di 1/3, compensate le ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’istante che con atto 2 ottobre 1995 ha postulato l’integrale accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ in via ordinaria del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 200’000.-- più interessi al 7 % dal 1.10.1994, indicando quale titolo di credito: