{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00168_1996-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6824&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dca53e0756d827fd21957d3e3c6e84a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1996 14.1995.00168"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:41", "Checksum": "9539baae4f1eadac25359f79a2c6ad9d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1996 14.1995.00168\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).\nd) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\n2. Il procedente fonda la sua pretesa sull’accordo transattivo del 14 gennaio 1994 (doc. A) nel quale l’escusso si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo di Fr. 230’000.-- valuta al 1.1.1994, di cui Fr. 30’000.-- versati alla sottoscrizione del doc. A. Nel noto accordo le parti hanno pattuito che l’importo di Fr. 200’000.-- doveva essere versato in cinque rate annuali di Fr. 40’000.-- cadauna, la prima volta il 31 dicembre 1994 (doc. A n. 3.1.), che sul saldo residuo di Fr. 200’000.-- è dovuto un interesse del 7% a decorrere dal 1. gennaio 1994 e che gli interessi sono da pagare trimestralmente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno (doc. A n. 3.2.).\n3. La prima giudice ha argomentato che in concreto l’intero importo posto in esecuzione non è esigibile, perché solo il 5 maggio 1995 il debitore è stato diffidato a pagare Fr. 7’000.-- di interessi per il periodo 1.10.94-31.3.95 e Fr. 40’000.-- per l’ammortamento scadente al 31 dicembre 1994. Quindi, per il n. 6 del doc. A, che prevede che in caso di mora nel pagamento di una rata di ammortamento il creditore dovrà diffidare il debitore a pagare entro un mese dalla ricevuta della diffida e trascorso infruttuoso questo termine l’intero credito residuo diventerà esigibile, il credito residuo è divenuto esigibile solo il 5 giugno 1995, ossia posteriormente alla presentazione della domanda di esecuzione.\n4. Dall’esame dell’accordo transattivo del 14 gennaio 1994 emerge che in caso di mancato pagamento di due trimestralità consecutive di interessi l’intero credito diventerà esigibile senza ulteriore avviso (doc. A n. 7).\nIl 5 maggio 1995 il procedente ha sollecitato il debitore a pagare l’ammortamento scaduto al 31 dicembre 1994 e gli interessi per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995 (doc. C).\nMalgrado ciò, conformemente al n. 7 dell’accordo doc. A, l’intero credito era a quel momento esigibile, ritenuto che -come emerge dal doc. C e dal verbale d’udienza dove __________ non ha contestato di essere in arretrato con il versamento degli interessi- l’escusso dal 1. ottobre 1994 non ha più pagato gli interessi dovuti. Ne consegue dunque l’esigibilità del credito al 18 maggio 1995, data di emissione del precetto esecutivo in questione. La sentenza della Pretore va dunque riformata nel senso che l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UE di Lugano va rigettata per l’importo capitale di Fr. 200’000.-- oltre agli interessi a decorrere dal 1. ottobre 1994 al tasso del 7 % conformemente a quanto riconosciuto dall’escusso nell’accordo transattivo (doc. A).\n5. L'appello 2 ottobre 1995 di __________ è dunque accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF\nPRONUNCIA:\nI. L’appello 2 ottobre 1995 di __________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 25 settembre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 31 maggio 1995 di ____________________è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________, __________, al PE n. __________ del 18/22 maggio 1995 dell’UE di Lugano.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 800.-- di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a: _________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}